Composizione negoziata della crisi d’impresa: una “soluzione all’italiana”?
Potrebbe essere una vera rivoluzione nella gestione della crisi di impresa. Ma il condizionale di dissociazione, tanto caro e abusato dai media, in questo caso è davvero coerente. Perché quella rivoluzione potrebbe, ci risiamo con il tempo del dubbio, assumere la connotazione della solita soluzione gestita “all’italiana”.
Stiamo parlando della composizione negoziata della crisi di impresa introdotta dall’art.2 del dl 118/202, che, sintetizzando, attribuisce all’imprenditore la scelta di uscire dal pantano evitando di precipitare nella spirale del fallimento e di attivare, invece di obbligarlo a cadere nelle fauci di terzi estranei alla sua azienda ed ai suoi consulenti, una procedura stragiudiziale “curativa” basata su una negoziazione con i creditori (banche, fornitori, Stato, Inps) assistita da un esperto facilitatore.
La facoltà conferita all’imprenditore si manifesta dapprima attraverso una autodiagnosi utilizzando il test messo a punto dal legislatore e reso disponibile sul sito delle Camere di Commercio (dal 15 novembre u.s.) e poi, nel caso in cui la prova esprima un rating che evidenzi l’insorgenza di eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari (prima che si verifichi lo stato di insolvenza) concretamente risanabili, chiedendo l’aiuto di un consulente specializzato nelle negoziazioni scelto in un apposito albo e nominato da una commissione indipendente composta da un magistrato, un membro designato dalla Camera di Commercio ed un membro designato dal Prefetto.
Sembrerebbe, di nuovo il condizionale, un reale e concreto sostegno al tessuto imprenditoriale che potrebbe trasformare la crisi determinata dalla emergenza pandemica in opportunità.
Secondo uno studio riportato da Italia Oggi sulle imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro emerge, infatti, che, su un campione assai significativo di 69 mila aziende, il 36% (cioè quasi 25 mila aziende) presenta un rating a elevato rischio.
Non solo ma il barometro sui pagamenti delle imprese rileva che in tutta Europa il 53% delle fatture non sono state onorate alla scadenza, con una crescita del 13% rispetto a un anno fa, e in Italia le cose vanno ancora peggio, visto che i ritardi raggiungono il 56% dei pagamenti complessivi.
Se ci aggiungiamo l’aumento del costo dell’energia e di molte materie prime, insieme ai ritardi nelle consegne delle merci, ci rendiamo conto del peggioramento della redditività di molte imprese, tanto che una ricerca del centro I-Aer su 500 Pmi italiane ha rilevato un calo di redditività nel mese di novembre 2021 rispetto a novembre 2020 nel 12% del campione.
Infine, cosi come più volte ribadito anche nel mio ultimo libro Salviamoci (Chiarelettere), l’aumento dei tassi del credito dovuti alla spinta inflattiva e la stretta creditizia determinata dai problemi endemici del sistema bancario completano un triste scenario in cui si stima che oltre il 60% delle piccole e medie imprese si troveranno in difficoltà nel fare ricorso al credito bancario per fronteggiare l’esigenza di rimborsare i prestiti ottenuti con le garanzie statali ed i mutui di cui bisogna ritornare a pagare le rate finora sospese per effetto delle moratorie Covid, nonché di onorare le tasse e le cartelle esattoriali congelate durante la pandemia.
Perché allora potremmo trovarci di fronte ad una ennesima “soluzione all’italiana”? Perché fasciarci la testa prima di fracassarcela?
Perché, sebbene la legge sia abbastanza inclusiva delle varie tipologie di professioni funzionali al progetto, qualche segnale di esclusività inizia a manifestarsi.
Finora sulla piattaforma predisposta dalle Camere di Commercio cui è affidata la gestione della procedura sono state presentate solo una ventina di istanze e l’elenco degli esperti vede al momento la presenza di soli cinque professionisti (!!!), destinati tuttavia ad aumentare velocemente man mano che verranno completati i corsi di 55 ore necessari per l’iscrizione (anche se dal completamento del corso all’iscrizione in elenco gli adempimenti burocratici da affrontare richiedono almeno due settimane).
Un dubbio, allora, sorge: ma vuoi vedere che questa procedura sarà pilotata da una lobby (non è una parolaccia) di professionisti ordinistici che nella individuazione dei requisiti di esperienza previsti dalla legge tenga conto solo delle vecchie ed ormai obsolete skills legate alla gestione delle procedure concorsuali?
Perché, in tal caso, la scelta potrebbe essere discriminatoria per chi non è dentro un ordine professionale ma presenta esperienze e competenze di negoziazione con i creditori specifiche della fase in cui l’impresa è solo ferita e quindi ben superiori rispetto a quelle di chi è stato abituato a trattare con i creditori a morte conclamata.
Il ruolo dell’esperto in questione, infatti, non ha nulla a che vedere con le altre figure di professionisti previste dalla legge fallimentare perchè non e’ ne un attentatore indipendente che deve prendere le distanze dall’impresa e neppure un commissario giudiziale che deve vigilare e riferire al tribunale.
L’esperto è solo un facilitatore della composizione tra le parti che cercherà di convincere i soggetti coinvolti sulla fattibilità della soluzione prospettata tenendo presente gli interessi di tutti, dell’impresa salvata, dei suoi consulenti e dei creditori.
E solo se non ci riuscirà dovrà inevitabilmente passare il testimone ai professionisti della legge fallimentare.
In Italia la lecita attività di lobbying può diventare castismo molto velocemente: un punto debole del nostro paese, perché non crea mobilità sociale e si sposa con la cultura cattolica per cui ognuno ha un suo posto assegnato nel mondo e non si deve cercare di cambiarlo.
Bisogna essere vigili ed in tal senso, al fine di rendere efficace la norma e garantire la corretta concorrenza, si sta muovendo ad esempio APCO, l’associazione professionale italiana dei consulenti di management, che intende promuovere una azione di sensibilizzazione nei confronti delle Camere di Commercio affinché si tenga in giusta considerazione, per il bene del paese (e anche dei suoi iscritti, indubbiamente), tutti i professionisti, anche non iscritti agli ordini, che abbiano davvero maturato quel tipo di esperienze e che possano attestarlo attraverso parametri sicuramente diversi dalla solita anzianità di iscrizione ad un albo.