By: gestione
Attenti imprenditori, la banca espropria con l’inganno
tratto da Lettera 43
Quali sono le ricadute reali sulle piccole imprese del decreto legge 59 del 3 maggio 2016, più noto come decreto banche?
Cerchiamo di dare qualche consiglio che sia di difesa dall’inevitabile e subdolo atteggiamento del sistema bancario che, sebbene il provvedimento non abbia carattere retroattivo, metterà in piedi “ogni utile strategia” per coniugarlo anche al passato.
1. L’esproprio degli immobili diventa più semplice
Arriva l’esproprio più facile per gli immobili dati in garanzia dalle imprese (eccetto la prima casa): basterà inserirlo nel contatto del fido per evitare di passare dal giudice.
Il provvedimento non ha ‘di norma’ valenza retroattiva e quindi si applicherà, di solito (ma non sempre: lo vedremo dopo), solo ai contratti stipulati a partire dalla data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta ufficiale.
Un “patto marciano” che permetterà alla banca di entrarne in possesso, passati sei mesi, dopo tre rate mensili non pagate, anche non consecutive, o una sola se le scadenze sono più lunghe. Tempi stimati: sette mesi.
Non solo. Considerato che a stimare il bene sarà un perito del tribunale, sulla base del valore stabilito da quest’ ultimo, l’immobile viene definitivamente acquisito dalla banca. Se l’imprenditore contesta la stima del perito non ferma il trasferimento della proprietà dell’immobile alla banca. Al massimo il creditore potrà avviare un procedimento di contestazione separato e solo anni dopo, al termine di questo, potrà avere diritto all’eventuale differenza sulla base del diverso valore di stima. Ma intanto il tempo è passato.
NESSUNA RETROATTIVITÀ? NON È DETTO. Abbiamo detto che il decreto legge non ha valenza retroattiva, ma attenzione perché il patto potrà essere inserito anche nei contratti in essere ed è facile immaginare il finale vista la posizione di forza della banca. E soprattutto, cosi come stabilito all’art.2 comma 4, le ipoteche già esistenti sull’immobile non sono più «privilegiate» nel senso che «qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’ iscrizione ipotecaria».
Quindi il patto di trasferimento prende il posto dell’ipoteca. Con la sola ipoteca, la banca non può procedere all’esproprio senza titolo esecutivo e senza procedimento giudiziale. In questo modo, invece, può espropriare senza passare da un giudice. E già immagino la guerra subdola e carbonara che le banche si faranno tra di loro per accaparrarsi con anticipo la firma del patto di trasferimento (a danno delle consorelle che già beneficiano della ipoteca sull’immobile).
Quindi, chi ha affidamenti bancari non firmi nulla in questo periodo se non dopo essersi rivolto a un professionista specializzato.
2. Le banche potranno mettere le mani su beni mobili (e crediti?)
C’è poi il “pegno mobiliare non possessorio” che l’istituto potrà fare sui beni mobili dell’azienda a garanzia del prestito: se inadempiente l’imprenditore potrà usarli finché la banca non farà scattare il diritto.
Quindi le banche potranno mettere le mani su parti vitali dell’impresa come il magazzino e forse i crediti verso i clienti, che saranno chiesti in garanzia in cambio dei finanziamenti addirittura con la previsione di un registro delle operazioni presso l’Agenzia delle Entrate.
UN SISTEMA ARRETRATO. Quindi, i piccoli imprenditori dovranno fare attenzione perché, avendo poco potere contrattuale in banca, quando si vedranno mettere davanti contratti di finanziamento (anticipo fatture e/o anticipo forniture) che prevedono in caso di difficoltà la possibilità di perdere la proprietà del magazzino e di altri beni dell’azienda (crediti verso clienti), non avranno molto tempo e molto potere per decidere.
Ma l’aspetto che più fa riflettere riguarda il grado di arretratezza del nostro sistema bancario e la mancanza di visione strategica, tra l’altro avallata da un sistema politico miope e asservito alla lobby finanziaria.
Proprio la settimana scorsa abbiamo affrontato il tema del tornado che sta per abbattersi sul sistema, e noi ci ritroviamo ancora di fronte a chi ritiene meno importante selezionare a chi dare credito sulla base di piani industriali e finanziari e flussi di cassa futuri rispetto a una bella ipoteca o a un pegno mobiliare.
3. Il debitore ha meno tempo per opporsi alle esecuzioni forzate
Tagliati anche i tempi dati al debitore per opporsi alle esecuzioni forzate, con minori tutele per gli atti ingiuntivi, che in automatico diventano provvisoriamente esecutivi: alla banca basterà notificare l’atto per mandare l’ufficiale giudiziario o, in caso di un immobile, chiederne l’assegnazione e cederlo a terzi.
Le banche diventano creditori di serie A, e addio allo storico principio del favor debitoris della legge che sta a indicare un asserito sbilanciamento dell’ordinamento giuridico a tutela del debitore e che finora rappresentava un pricipio generale del diritto civile.
OCCORRE AGIRE IN ANTICIPO. Un problema per migliaia di imprese (e famiglie) in crisi.
Ma come ripeto da anni (e in questo caso la lobby non ha ancora riflettuto bene), se riscontriamo che la banca ha commesso irregolarità (e occorre far pertanto periziare i rapporti da professionisti qualificati), occorre agire “in anticipo” (prima che arrivi una lettera di revoca degli affidamenti e di messa in mora) con una azione di accertamento negativo del debito che congela anche questo ulteriore privilegio.