By: gestione
L’ostruzionismo per l’accesso agli atti bancari
Tratto da LaLeggeperTutti
Il correntista ha diritto ad accedere e visionare i propri atti bancari.
In un mercato poco trasparente e corretto come quello bancario, gli Istituti di Credito possono riconquistare la fiducia dei clienti e le quote di mercato anche attraverso un modello relazionale diverso, abbandonando modi di dire arroganti e formule ormai superate. Il primo passo potrebbe essere proprio quello di consentire al correntista sfiduciato di verificare la sua storia in banca.
Tra i documenti che ciascun correntista dovrebbe possedere con cura annoveriamo: contratti di apertura del conto corrente, contratti di affidamento e loro variazioni, fideiussioni e atti di pegno, estratti conto trimestrali, profilo di rischio. Sulla base della mia esperienza di consulenza, circa il 78% dei clienti di una banca non ritiene importante preservare e immagazzinare tali atti.
Ciò avviene sistematicamente per negligenza (peccato veniale) o per la endemica fiducia nella banca che viene percepita come “archivio” personale che immagazzina i nostri atti, i quali possono sempre essere richiesti nel momento di bisogno (peccato mortale).
Quando il cliente infatti si rivolge alla banca in determinate situazioni di difficoltà, questa talvolta nega o rende difficile la consegna della documentazione richiesta, perchè consapevole che la revisione, da parte di professionisti, potrebbe in qualche modo far uscire allo scoperto numerose irregolarità.
Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono quindi difficoltà di varia natura al rilascio della documentazione. La più frequente delle resistenze delle banche, cogliendo un’interpretazione strutturalmente letterale della norma, fa riferimento al fatto che molto spesso le richieste avanzate dalla clientela presentano una qualche forma di genericità e non siano riferite a una ben circostanziata e individuata operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di conto non riferita a un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.
Ma non mancano anche motivazioni semplicemente paradossali e talvolta ridicole come la più volte ascoltata frase che quei documenti sono conservati in un «archivio che si trova in capo al mondo e che quindi risulta difficile reperirli».
Menzogna! Tutti i documenti sono reperibili in pochi minuti attraverso semplici interrogazioni al terminale oppure sono conservati all’interno dei partitari presenti nelle stesse filiali dove viene effettuata la richiesta. Solo alcuni grandi istituti di credito hanno esternalizzato la raccolta degli atti di garanzia (originali di fideiussioni e pegni) affidandola a società straniere (Est Europa) ma conservando sempre una copia presso le filiali.
La legge però è dalla parte del cliente. Vediamo perché.
I clienti di una banca, come è noto, possono richiedere agli istituti tutte le informazioni sulla quantità, qualità, finalità e logica adottata al trattamento, in relazione ai propri dati, così come previsto dagli art. 7, 8 e 10 D.Lgs. 196/2003. Trattandosi in particolare di dati relativi ai rapporti bancari, i diritti degli interessati sono regolati e garantiti anche dall’articolo 119 comma 4 Tub: i clienti possono ottenere a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a una o più operazioni effettuate dalla banca.
Oltretutto,il diritto all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli art. 1366, 1375, 1374 c.c. e dall’obbligo di solidarietà (principio costituzionalizzato, art. 2 della Costituzione), che è accessorio a ogni prestazione dedotta in negozio e consente alle parti di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute. Ciò comporta l’esecuzione di una prestazione cui ognuno è tenuto a svolgere, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.).
Ma vediamo cosa intendiamo per «proprie spese» e «termine congruo».
In un momento di profonda crisi economica pretendere da un cliente anche 10 euro per singolo estratto conto significa adottare un comportamento quantomeno ostruttivo. Pertanto, vi invitiamo a negoziare il prezzo di una fotocopia e, se proprio vi accorgete che tale determinazione (da parte della banca) a sostenere un prezzo fisso è irremovibile, fatevi rilasciare una ricevuta di tale pagamento (elemento deterrente) perché tale costo, cumulato agli altri prezzi pagati, potrebbe determinare il superamento del tasso soglia usura.
Per quanto riguarda invece l’interpretazione dell’espressione «congruo (e comunque non superiore a 90 giorni)», al quale fa riferimento l’art. 119 Tub, non va però confuso con il termine entro il quale i titolari del trattamento dei dati personali devono fornire riscontro alla richiesta da parte degli interessati, ai sensi degli artt. 7, 8 e 146 D.lgs. 196/2003. Con la pronuncia 2 agosto 2013, n. 18555 la Cassazione ha infatti confermato che il riscontro alla richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 7, della legge sulla privacy, deve essere fornito con la massima tempestività. Nel caso trattato dalla Corte, il soggetto aveva inoltrato nell’ottobre 2006 un’istanza di accesso ai propri dati personali temendo di essere stato segnalato alla CentraleRischi della Banca d’Italia; non ricevendo riscontro, aveva chiesto al tribunale di Milano nel gennaio 2007 (con il rito al tempo previsto dall’art. 152 della legge sulla privacy) che fosse ordinato alle banche di dare immediato riscontro alle proprie istanze.
Con la pronuncia esaminata, la Corte, richiamando un recente precedente della stessa prima sezione (sent. 349/2013) ha confermato che la richiesta di accesso ai propri dati personali deve essere soddisfatta «senza ritardo» da parte del soggetto destinatario, titolare del trattamento. Il termine di 15 giorni costituisce quindi un congruo spatium deliberandi, previsto dall’art. 146 della legge sulla privacy,con riguardo l’interpello preventivo da parte del Garante, ma evidentemente non limitato a quell’ipotesi.
La Cassazione ha inoltre precisato che, in caso di interpello da parte dell’interessato, il titolare non può limitarsi a dare una mera conferma dell’esistenza dei dati, ma deve estrarli dai documenti in proprio possesso ponendoli a disposizione dell’interessato.
Con tale precisazione, la Corte consente di ritenere che il termine di 15 giorni sia congruo anche per la consegna della documentazione bancaria, la quale contiene informazioni richieste dall’interessato. Tutto ciò consentirebbe, quindi, un’interpretazione diversa, e più restrittiva, dell’intervallo temporale indicato dall’articolo 119 Tub.
Ora che sappiamo come la legge regola questa procedura, non ci resta che affidarci a chi (consulenti e professionisti) sappia gestire i tempi e le motivazioni adeguate per effettuare tali richieste, senza incorrere a sospetti. Sì perché, cari lettori, i bancari crescono con la cultura del sospetto (un mio vecchio capo ufficio circa 25 anni fa diceva, orgoglioso e tronfio, che «i clienti di una banca si dividono in due categorie: quelli che già ti hanno fregato e quelli che ti vogliono ancora fregare»). Se quei documenti vi servono perché avete un’ispezione della guardia di finanza, oppure dovete regolare alcune dinamiche familiari, la prima cosa che pensano è: «Stai preparando una difesa contro i nostri abusi». E mai come in questo caso non si sbagliano.