La responsabilità da reato degli enti per le sviste dei commercialisti
Il modello ex D.Lgs 231/2001 non è un alibi per gli imprenditori che fanno orecchie da mercante
“Il commercialista ha sbagliato a fare il bilancio” oppure “ho avuto una sanzione perché il fiscalista non mi ha detto di pagare le giuste tasse”, sono le frasi piu’ ricorrenti che gli imprenditori, soprattutto i piccoli, ripetono ogniqualvolta sono oggetto di attenzione da parte della guardia di finanza per i reati di falso in bilancio, evasione o elusione fiscale.
Uno scarico di responsabilità che nasce invece, semprechè non ci sia correità, da una grande colpa: la mancanza di procedure di controllo.
Quelle procedure di controllo che, qualora inserite in un modello organizzativo contemplato dal D.Lgs 231/2001 e correttamente seguite e controllate dal previsto Organismo di Vigilanza, esonerano (o attutiscono) le responsabilità dell’impresa.
Ricordiamo che che il D. Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi.
In altri termini, semplificando per necessità di spazio ma consapevoli dei limiti di una sintesi, nel caso in cui un dipendente o un amministratore compia nello svolgimento delle sue funzioni un reato previsto dal decreto nell’interesse o vantaggio della società, vengono previste delle sanzioni anche per l’azienda.
Spesso ci chiediamo per quale motivo il modello organizzativo previsto dal d.lgs 231/2001 dovrebbe essere adottato anche da una piccola impresa? Perché una piccola impresa dovrebbe realizzare un tipo di organizzazione così come suggerito dal d.lgs 231/2001?
Semplice, perché è uno strumento fondamentale per tutte le aziende, per la loro organizzazione, gestione e tutela. Perché un modello organizzativo 231 di prevenzione dei rischi offre all’impresa la possibilità di evitare grossi problemi e sanzioni importanti.
A maggior ragione, in una piccola impresa dove la responsabilità è concentrata solitamente nelle quattro identità della stessa unica persona, il proprietario-imprenditore-manager-garante.
Ultimamente in una piccola e virtuosa azienda ho verificato l’implementazione di una semplice procedura di controllo non usuale nel panorama delle piccole attività: la cosiddetta “circolarizzazione dei clienti/fornitori”, cioè un’indagine empirica (una banale PEC) fatta a cadenze regolari sui rapporti commerciali dell’azienda che permette di verificare se il debito/credito registrato dai fornitori o dai clienti e quello riportato nella contabilità aziendale coincidono.
Un processo di accertamento che ha una duplice funzione: blocca le palle al centro, in quanto il debitore/creditore esplicita il proprio credito/debito in maniera precisa evitando anche l’imputazione di un eventuale reato di frode in commercio (art. 515 cp) e permette di fare emergere eventuali incongruenze molto prima della ricezione di una contestazione per falso in bilancio o reati tributari.
Non solo ma veniva contestualmente inviata una copia della corrispondenza anche al commercialista.
Dunque egli non avrebbe mai potuto utilizzare l’alibi di aver contabilizzato una scrittura diversa per carenze informative dell’azienda.
In quella piccola ma efficiente azienda l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, sebbene non obbligatorio, non è un atto puramente formale.
Adottare il modello 231 significa, di fatto, scriverlo, predisporre i documenti di cui necessita e basta.
Una fase formale che richiede un coinvolgimento della struttura aziendale che potremmo definire passivo.
In quella azienda il modello è attuato.
Attuare il modello 231, invece, significa farlo funzionare, cioè mettere in pratica i protocolli stilati e predisporre un Organismo di Vigilanza (Odv) – esterno o a composizione mista o, nel caso delle piccole realtà, interno purché formato o coadiuvato da professionisti che garantiscano le corrette attività di controllo – che vigili sul corretto funzionamento delle prescrizioni.
In quella piccola azienda le procedure di auto-controllo sono un asset che esprime la capacità di regolare intenzionalmente le attività aziendali a dispetto di un’emozione o di una tendenza ad agire in modo impulsivo, automatico o subdolo.