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Le tre opzioni della previdenza complementare
Terza puntata del nostro viaggio nel mondo della previdenza complementare
Articolo a cura di Vincenzo Imperatore
Il viaggio nel complicato mondo della previdenza complementare, dopo i due passaggi delle scorse settimane (qui e qui), prosegue oggi con una tappa obbligata nella giungla delle proposte che si ritrovano di fronte i lavoratori che abbiano deciso di aderirvi. Cerchiamo di fare chiarezza nel tentativo di aiutarli verso una scelta più consapevole. Una regola generale, che vale per tutte le forme proposte dagli intermediari bancari e assicurativi, è che l’adesione è volontaria ma, una volta sottoscritto il contratto, le possibilità di uscirne sono rigidamentenormate. È quindi fondamentale pretendere di conoscere queste casistiche, prima della sottoscrizione dei piani. Esistono tre grandi tipologie di prodotti di previdenza complementare, per alcuni versi simili tra di loro e per altri specificatamente valutabili e adattabili alle esigenze del singolo.
1. I fondi pensione negoziali (Fpn)
I Fpn sono sottoscrivibili dai lavoratori dipendenti di aziende private e pubbliche che abbiano accettato il Contratto collettivo di lavoro contenente la proposta di un fondo di categoria, dedicato agli addetti di quel settore. Un esempio è il fondo Cometa, il più consistente di tutti, riservato ai lavoratori metalmeccanici. Una volta raccolte le adesioni al fondo, il suo cda (rappresentativo dei lavoratori) deve avviare specifiche gare d’appalto per l’affidamento a gestori specializzati di tutte le somme raccolte, suddivise per tipologia di scelta di investimento. A questi fondi si aderisce in forma collettiva, attraverso due distinte modalità: con il conferimento della sola quota del Tfr, oppure anche con il contributo dell’azienda, frutto di accordo negoziale con le rappresentanze sindacali, cui si aggiunge il contributo del lavoratore che non può essere mai inferiore a quello dell’impresa. In molti casi è prevista la possibilità per il dipendente di contribuire con un importo fino al doppio di quello versato dal datore di lavoro.
In questo modo il lavoratore sfrutta a pieno la normativa a suo favore, con almeno tre vantaggi significativi: la deducibilità dal suo reddito annuo del contributo aziendale e proprio; il plus di rendimento derivante dalla gestione professionale del Tfr e dei contributi versati; al maturare del diritto alla pensione pubblica, una consistente riduzione di tassazione rispetto a quella che subirebbe al momento del ritiro del Tfr lasciato in azienda. Stiamo parlando di migliaia di euro di differenza.
2. I fondi pensione aperti (Fpa)
I Fpa si propongono invece sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi con la doppia possibilità di adesione: individuale o collettiva. Nel primo caso i lavoratori dipendenti, una volta scelto autonomamente il fondo, possono chiedere alla propria azienda di trasferire sia il Tfr maturato sia il maturando e aggiungere a esso contributi volontari deducibili dal reddito. Con l’adesione individuale, il lavoratore dipendente perde il contributo aziendale, ma decide in autonomia a quale interlocutore affidarsi, avvalendosi del rapporto fiduciario intrattenuto con un professionista. È tra l’altro possibile per le aziende sottoscrivere convenzioni con operatori privati, dando così la possibilità ai propri dipendenti di aderire in forma collettiva non solo a un fondo negoziale di categoria, bensì anche a un fondo proposto da operatori alternativi. Nel caso in cui l’azienda abbia meno di 50 dipendenti, detta convenzione si chiama accordo plurisoggettivo; se supera i 50, la convenzione si chiama accordo aziendale. In entrambi i casi la convenzione definisce l’entità del contributo aziendale e viene sottoscritta dal datore di lavoro e dai lavoratori che intendono aderirvi. In più, in aziende con oltre 50 dipendenti, è necessaria la firma delle delegazioni sindacali. Con questa norma il legislatore ha inteso garantire la concorrenza tra operatori, lasciando più possibilità di scelta ai lavoratori. Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono valutare di aderire ai fondi pensione aperti; non disponendo però né del Tfr né del contributo aziendale, conferiscono solo versamenti volontari, deducibili dal proprio reddito fino 5.164 euro annui.
3. I Piani Individuali Pensionistici (Pip)
I Pip sono la terza opzione possibile a disposizione dei lavoratori dipendenti e autonomi che vogliano conferire solo contributi volontari per la costituzione della propria “pensione di scorta”. Le principali caratteristiche che differenziano i fondi pensione aperti dai Pip sono due: i costi di gestione dei secondi sono generalmente più elevati di quelli dei Fpa ma a fronte di questo, nella stragrande maggioranza dei casi, dispongono di un “universo investibile” più ampio. Cosa significa universo investibile? I fondi pensione (anche quelli negoziali) sono multi-comparto, offrono cioè all’aderente profili di rischio/rendimento diversi, da modulare nel tempo secondo le tecniche di Life Cycle (di cui abbiamo già parlato nel nostro ultimo articolo).
Dove sta la differenza? Per i fondi pensione negoziali (Fpn) la gamma di comparti è abbastanza standardizzata e limitata, per i fondi pensione aperti (Fpa) è più ampia ma per i piani individuali pensionistici (Pip) è massima, poiché i gestori osservano regole di diversificazione che riguardano non solo la tipologia di titoli, o il posizionamento geografico delle imprese oggetto dell’attività gestionale, ma si possono sottoscrivere comparti anche con orientamento alle valute, ai settori e agli stili di gestione. Molti Pip consentono addirittura di investire contemporaneamente in più comparti, secondo percentuali scelte dal sottoscrittore per ottimizzare gli asset di portafoglio, possibilità preclusa a molti altri fondi pensione. Insomma, sono prodotti più sofisticati che ricercano valore per l’aderente in aree meno tradizionali e che hanno bisogno di certificate professionalità per la loro gestione.
E i rendimenti?
Ecco la nota dolente ma ne parliamo la prossima settimana…